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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Parlare di alienazione parentale significa spesso affrontare un fatto doloroso e difficile da nominare: un figlio evita, rifiuta o teme l’incontro con uno dei genitori dopo la separazione. Può sorgere il dubbio che l’altro genitore stia alimentando la distanza; ma può anche accadere che il rifiuto abbia ragioni autonome, legate a esperienze vissute dal minore, a conflitti molto esposti o a situazioni che richiedono protezione.

Il punto non è applicare un’etichetta. Voglio aiutarti a distinguere le condotte concrete dalle interpretazioni, a capire quale spazio hanno l’ascolto del figlio e la consulenza tecnica e quali strumenti esistono quando le frequentazioni stabilite non vengono rispettate. L’obiettivo giuridico resta la tutela effettiva del minore e, quando è compatibile con il suo benessere e la sua sicurezza, la conservazione di un rapporto significativo con entrambi i genitori.

Il diritto del figlio a mantenere rapporti con entrambi i genitori

La bigenitorialità è un diritto del figlio, non una pretesa automatica dell’adulto. L’articolo 337-ter del codice civile riconosce al minore il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, oltre che ai rapporti con i parenti di entrambi i rami familiari. Nelle decisioni su affidamento, collocamento e tempi di permanenza, il giudice guarda però esclusivamente all’interesse morale e materiale del figlio. Puoi leggere la disposizione nel testo dell’articolo 337-ter del codice civile.

Questo principio non equivale a una ripartizione matematica del tempo, né impone incontri in condizioni che espongano il minore a paura, pressione o pregiudizio. Significa piuttosto che ciascun genitore deve rispettare il posto dell’altro nella vita del figlio: nelle comunicazioni, nelle scelte importanti, nei passaggi pratici delle frequentazioni e nel modo in cui presenta all’altro genitore i conflitti familiari.

Il rifiuto di incontrare un genitore richiede una risposta tempestiva e concreta. L’articolo 473-bis.6 del codice di procedura civile prevede che, quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice proceda senza ritardo all’ascolto e assuma sommarie informazioni sulle cause del rifiuto. La stessa regola opera quando vengono allegate condotte idonee a ostacolare il rapporto equilibrato con l’altro genitore o con i parenti. La norma evita due errori opposti: forzare una spiegazione unica e lasciare che la distanza si consolidi senza comprenderne l’origine.

Condotte alienanti: contano i fatti, non la diagnosi

“Alienazione parentale” non sostituisce l’accertamento dei comportamenti. Nel linguaggio comune l’espressione indica situazioni in cui un genitore, direttamente o indirettamente, contribuisce ad allontanare il figlio dall’altro. Possono rilevare, per esempio, la svalutazione costante dell’altro genitore davanti al minore, l’ostacolo immotivato alle telefonate o agli incontri, la mancata comunicazione di informazioni essenziali o il coinvolgimento del figlio nelle accuse tra adulti.

Non basta però che una di queste circostanze venga affermata. Occorre collocarla nel tempo, verificare se è ripetuta, quale effetto ha avuto sul minore e se esistono ragioni che spiegano diversamente la sua opposizione. Un incontro mancato per una malattia, un impegno scolastico reale o un episodio isolato non ha lo stesso significato di un comportamento sistematico che rende impossibile la relazione.

Una formula psicologica non può decidere da sola l’affidamento. La Corte di cassazione ha ribadito che, quando viene denunciato l’allontanamento morale o materiale del figlio dall’altro genitore, il giudice deve accertare la realtà delle condotte con i normali mezzi di prova, comprese consulenze tecniche e presunzioni. Non è sufficiente una valutazione della personalità sganciata dai fatti oggettivi, soprattutto se da essa derivano modifiche incisive dell’affidamento, delle visite o della residenza del minore. Il principio è richiamato nella decisione della Corte di cassazione n. 4595 del 2025.

Per questo è prudente evitare accuse costruite su parole generiche o su singoli messaggi estrapolati. Sono più utili elementi precisi: date degli incontri programmati e non avvenuti, proposte alternative formulate o rifiutate, comunicazioni tra i genitori, provvedimenti già esistenti, informazioni su scuola e salute effettivamente condivise. Anche questi elementi vanno letti nel loro contesto: documentano un fatto, ma non spiegano automaticamente la causa del rifiuto.

Ascolto del minore: la sua voce va considerata senza trasferirgli la decisione

Il figlio ha diritto a essere ascoltato, ma non deve scegliere tra i genitori. Il minore che ha compiuto dodici anni, e anche quello più piccolo se capace di discernimento, è ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Le sue opinioni sono considerate in base all’età e al grado di maturità. La disciplina processuale precisa anche che l’ascolto può essere omesso solo con provvedimento motivato se contrasta con l’interesse del minore, è manifestamente superfluo, è impossibile oppure se il minore dichiara di non voler essere ascoltato.

L’ascolto viene svolto dal giudice con modalità che proteggano serenità e riservatezza; il giudice può farsi assistere da esperti. Prima dell’incontro, il minore deve ricevere informazioni adeguate sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto. La disciplina degli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 del codice di procedura civile è riportata nel decreto legislativo n. 149 del 2022.

Ascoltare non significa eseguire letteralmente una preferenza. Il giudice deve comprendere il punto di vista del ragazzo, il linguaggio con cui esprime il disagio e l’eventuale presenza di pressioni esterne, senza chiedergli di assumere il peso della scelta. Un adolescente che rifiuta un incontro può esprimere un disagio serio; può anche riprodurre un conflitto degli adulti. La risposta giuridica cambia proprio in base alle cause che emergono, non alla sola intensità del rifiuto.

Quando vi sono allegazioni di violenza domestica, abusi o condotte pericolose, la questione non va trattata come un semplice contrasto sulle frequentazioni. La procedura prevede cautele specifiche, ascolto senza ritardo e misure idonee a proteggere la vittima e il minore. In questo quadro, la sicurezza viene prima dell’obiettivo di ripristinare i contatti.

Che cosa può fare una CTU e quali sono i suoi limiti

La CTU aiuta il giudice a comprendere aspetti che richiedono competenze tecniche. La consulenza tecnica d’ufficio è disposta dal giudice quando servono conoscenze specialistiche per valutare, ad esempio, le relazioni familiari, le risorse genitoriali o l’impatto del conflitto sul minore. Il consulente non decide l’affidamento e non sostituisce il giudice: formula valutazioni tecniche all’interno di quesiti stabiliti nel processo.

In una controversia sul rifiuto di un genitore, la CTU non dovrebbe trasformarsi nella ricerca di una diagnosi che chiuda il caso. Il suo contributo può essere utile se affronta domande chiare e verificabili: quali dinamiche ostacolano il rapporto, quali bisogni manifesta il minore, se esistono fattori di rischio, quali modalità di contatto sono compatibili con la sua condizione. Le conclusioni devono confrontarsi con fatti, documenti e osservazioni emerse nel contraddittorio.

Le parti possono partecipare al confronto tecnico. Nel processo possono nominare consulenti tecnici di parte, nei termini fissati dal giudice, per osservare le operazioni peritali e formulare rilievi. Questo non è un modo per sottoporre il minore a esami ripetuti o per alimentare lo scontro: serve a rendere controllabile il metodo utilizzato e a evitare che una conclusione tecnica venga recepita senza discussione.

Se la questione riguarda soprattutto l’esecuzione di un calendario già fissato, una CTU non è sempre il primo né l’unico passaggio. Può essere più importante chiarire subito perché gli incontri saltano, se l’ostacolo è attuale e se occorre una regolazione concreta delle comunicazioni, dei passaggi o della ripresa graduale dei contatti.

Provvedimenti possibili quando gli incontri non avvengono

Il giudice può modificare le regole esistenti se esse non proteggono più adeguatamente il figlio. L’articolo 337-quinquies del codice civile consente di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni su affidamento, esercizio della responsabilità genitoriale, tempi di permanenza e mantenimento. La modifica non è una sanzione automatica contro chi ha torto nel conflitto: deve rispondere a un cambiamento o a una situazione rilevante per il minore.

Le possibili misure sono diverse. Il giudice può precisare tempi e modalità degli incontri, stabilire comunicazioni più ordinate tra genitori, disporre interventi dei servizi sociali quando necessari, modificare l’affidamento o adottare provvedimenti più incisivi se accerta un pregiudizio. La scelta dipende dalla gravità della situazione, dall’età del figlio, dalle ragioni del rifiuto e dalla possibilità concreta di ricostruire una relazione rispettosa.

Le violazioni gravi possono avere conseguenze specifiche. L’articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile permette al giudice del procedimento in corso di modificare i provvedimenti vigenti in presenza di gravi inadempienze o di atti pregiudizievoli per il minore o ostativi al corretto svolgimento dell’affidamento. Può ammonire il genitore, stabilire una somma per future violazioni, applicare una sanzione amministrativa e, nei casi previsti, disporre il risarcimento del danno. Il testo vigente, corretto dal decreto legislativo n. 164 del 2024, è consultabile nel decreto legislativo n. 164 del 2024.

Questi rimedi non autorizzano iniziative unilaterali. Un genitore non dovrebbe sospendere autonomamente gli incontri previsti, né pretendere di recuperarli imponendo al figlio una pressione ulteriore, salvo che vi sia un pericolo concreto da affrontare con gli strumenti adeguati. Agire senza un provvedimento, quando non esiste un’emergenza reale, può aggravare il conflitto e rendere più difficile dimostrare di avere tutelato l’interesse del minore.

Due percorsi diversi: attuare un provvedimento o chiederne la modifica

Se il problema è l’inosservanza di regole ancora adeguate, occorre puntare alla loro attuazione. L’articolo 473-bis.38 disciplina le controversie sull’esecuzione dei provvedimenti relativi all’affidamento e sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Può essere la strada pertinente quando un calendario chiaro esiste già, gli incontri vengono ostacolati senza una ragione emersa e serve una decisione sulle modalità pratiche di attuazione.

Se invece il rifiuto del figlio dipende da fatti nuovi o da un assetto diventato inadeguato, la sola esecuzione del vecchio provvedimento può non bastare. Può rendersi necessaria una domanda di revisione: non per abbandonare il rapporto, ma per chiedere regole che tengano conto delle ragioni accertate, della sicurezza del minore e della possibilità di costruire contatti graduali e sostenibili.

La distinzione evita richieste contraddittorie. Chiedere l’immediata applicazione di incontri identici a quelli precedenti e, nello stesso tempo, sostenere che la situazione richiede un nuovo assetto può indebolire la chiarezza della domanda. Prima di scegliere il percorso, è utile mettere a fuoco se l’ostacolo riguarda il mancato rispetto di una regola valida oppure se riguarda proprio la necessità di cambiarla.

Per un primo confronto può essere utile ordinare i provvedimenti già emessi, una cronologia essenziale degli incontri programmati e realizzati, le comunicazioni strettamente pertinenti e gli eventuali atti di altri procedimenti che incidono sulla sicurezza del minore. Non serve raccogliere ogni litigio. Servono elementi che aiutino a spiegare il problema attuale, senza esporre inutilmente il figlio al conflitto degli adulti.

Domande frequenti

Posso chiedere un intervento del giudice se mio figlio rifiuta di vedermi?

Sì, il rifiuto può richiedere un intervento tempestivo. L’articolo 473-bis.6 del codice di procedura civile prevede ascolto del minore e informazioni sommarie sulle cause. Non basta però indicare il rifiuto: è utile spiegare da quando dura, come si manifesta, quali contatti sono stati tentati e quali fatti possono chiarirne l’origine.

Il genitore convivente deve obbligare il figlio a incontrare l’altro?

Deve favorire il rapporto nei limiti dell’interesse e della sicurezza del figlio. Non è corretto alimentare il rifiuto o lasciare che incontri e comunicazioni svaniscano senza motivo. Ma non è neppure una risposta adeguata imporre al minore contatti che lo espongano a un pericolo concreto o ignorare le ragioni serie del suo disagio.

La CTU può stabilire da sola a chi affidare mio figlio?

No, decide il giudice. La CTU fornisce valutazioni tecniche su quesiti posti dal giudice e può essere discussa nel contraddittorio processuale. Il provvedimento su affidamento, collocamento, tempi di visita e responsabilità genitoriale richiede una decisione giudiziale fondata sull’interesse del minore e sui fatti accertati.

Posso chiedere l’affidamento esclusivo se l’altro genitore ostacola le visite?

È possibile chiederlo, ma non segue automaticamente dall’ostacolo denunciato. L’affidamento esclusivo richiede che quello condiviso risulti contrario all’interesse del figlio. Il giudice valuta gravità, continuità e conseguenze delle condotte, oltre alla possibilità di adottare misure meno incisive che ripristinino o proteggano il rapporto.

Le sanzioni per le violazioni degli incontri sono automatiche?

No, devono essere giustificate da violazioni gravi o da atti pregiudizievoli. Il giudice può ammonire, disporre somme per inosservanze successive, applicare sanzioni amministrative o valutare il risarcimento, ma accerta prima le circostanze concrete. Un mancato incontro spiegato e recuperato non coincide necessariamente con un comportamento ostativo.

Riferimenti normativi essenziali

Per approfondire le regole richiamate in questa guida, puoi consultare l’articolo 337-ter del codice civile, gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 nel decreto legislativo n. 149 del 2022 e la disciplina delle violazioni nell’intervento correttivo del 2024. Se devi capire quale percorso sia coerente con un provvedimento già esistente e con i fatti attuali, puoi contattarmi.