La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22663 del 29 maggio 2025 (dep. 17 giugno 2025), ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di revoca della patente e misure di prevenzione. La decisione affronta le conseguenze penali della guida senza patente quando la revoca si basa su una norma successivamente dichiarata incostituzionale. Una pronuncia cruciale per la tutela dei diritti individuali e la coerenza del sistema giuridico.
Al centro della questione vi è l'articolo 120, comma 2, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992). Nella sua formulazione originaria, imponeva al Prefetto la revoca automatica della patente per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Questo automatismo è stato modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità della norma, trasformando il "provvede" in "può provvedere". Un cambiamento che ha ristabilito i principi di proporzionalità e la necessità di una valutazione caso per caso.
La Sentenza n. 22663 del 2025 della Cassazione esamina il caso di G. D. G., imputato per guida senza patente a seguito di una revoca automatica (ex art. 120 C.d.S. nella sua vecchia formulazione) avvenuta prima della Sentenza Costituzionale n. 99/2020. La Suprema Corte, presieduta da D. M. G. e con estensore L. A. V., ha annullato senza rinvio la condanna, affermando un principio essenziale:
Non è configurabile il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel caso in cui il destinatario di una misura di prevenzione abbia condotto un veicolo nonostante la revoca della patente di guida disposta in via automatica nei suoi confronti in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. (Fattispecie relativa a decreto di revoca della patente annullato in autotutela dalla prefettura successivamente all'accertamento del reato, nella quale la Corte ha precisato che il giudice, a prescindere da ogni considerazione sulla retroattività del provvedimento adottato in autotutela, è tenuto a disapplicare il decreto di revoca della patente, in quanto affetto dal vizio genetico derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne prevedeva l'adozione obbligatoria).
La Cassazione chiarisce che il reato di guida senza patente (art. 73 d.lgs. n. 159/2011) non sussiste se la revoca si basava su una norma dichiarata incostituzionale, per fatti antecedenti tale dichiarazione. Il decreto di revoca è affetto da un "vizio genetico", illegittimo fin dall'origine. Il giudice penale ha il dovere di "disapplicare" tale provvedimento, riconoscendone il difetto costituzionale, anche se non formalmente annullato dall'amministrazione.
Questa pronuncia sottolinea:
La Sentenza n. 22663 del 2025 è un importante monito sull'importanza della conformità costituzionale delle norme. Essa garantisce che i cittadini non siano penalmente responsabili per condotte vietate da atti amministrativi viziati fin dalla loro genesi, promuovendo giustizia sostanziale e coerenza nel nostro ordinamento giuridico.