L'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) prevede pene severe, con un'attenuante speciale (comma settimo) se l'evento non è esclusiva conseguenza della condotta del colpevole. Il comportamento della vittima può influenzarla? La Cassazione, con la Sentenza n. 20369 del 3 giugno 2025, ha chiarito i limiti del concorso di colpa e la responsabilità del conducente, specie per guida in stato di ebbrezza.
L'attenuante dell'art. 589-bis, comma settimo, c.p., mitiga la responsabilità se concause esterne contribuiscono all'evento. Nel caso n. 20369/2025, l'imputato S. G. guidava in stato di ebbrezza. La difesa invocava il comportamento delle vittime. La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha chiarito che non rientrano nell'attenuante i fattori esterni che costituiscono un rischio demandato al governo del conducente, prevedibile tramite specifiche regole di condotta. La responsabilità del guidatore non è alleggerita da circostanze che rientrano nel suo dovere di controllo e prudenza.
In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente, rimanendo ad essa estranea. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso rilevanza causale al comportamento delle vittime, determinatesi ad accettare il rischio di viaggiare a bordo di un'auto il cui conducente versava in stato di ebbrezza alcolica).
Questa massima è fondamentale. La Corte ha confermato l'esclusione di rilevanza al comportamento delle vittime. Accettare il rischio di salire su un'auto con un conducente ubriaco non attenua la colpa del guidatore. La guida in stato di ebbrezza è una condotta gravemente colposa, il cui rischio è interamente sotto la responsabilità del conducente. La sua negligenza non può essere mitigata dalla presunta imprudenza altrui. L'attenuante si applica solo a concause imprevedibili o incontrollabili dal conducente, non a quelle dirette conseguenze della sua condotta illecita.
In sintesi, l'attenuante non si applica quando:
L'attenuante può applicarsi, invece, a fattori:
La Sentenza n. 20369/2025 della Cassazione rafforza un principio cardine: la responsabilità del conducente in caso di omicidio stradale è preminente, specialmente per condotte gravemente colpose come la guida in stato di ebbrezza. Chi si mette al volante in condizioni alterate si assume un rischio gravissimo e non potrà invocare l'imprudenza delle vittime per attenuare la propria posizione penale. Un monito inequivocabile per maggiore consapevolezza e responsabilità alla guida, tutelando la vita umana e consolidando la giurisprudenza sull'omicidio stradale.