Contrabbando e Turchia: La Cassazione (Sent. 25823/2025) Chiarisce l'Assenza di Reato nell'Unione Doganale

Il commercio internazionale, specialmente quello che attraversa i confini dell'Unione Europea, è un terreno complesso, regolato da una fitta rete di norme doganali e fiscali. Recentemente, la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 25823 del 21 marzo 2025 (depositata il 14 luglio 2025), ha emesso un importante chiarimento che impatta direttamente gli scambi con la Turchia, un partner commerciale strategico dell'UE. Questa pronuncia, che ha visto come Presidente il Dott. G. Andreazza e come Estensore il Dott. A. Aceto, annulla senza rinvio la decisione del Tribunale della Libertà di Campobasso, offrendo una prospettiva fondamentale sulla configurabilità dei reati di contrabbando e di evasione dell'IVA all'importazione in relazione a beni provenienti da tale Paese.

La decisione è di particolare rilevanza per tutte le imprese e i professionisti che operano nel settore dell'import-export, delineando i confini tra la legittima circolazione delle merci e le condotte illecite.

Il Caso in Esame: Beni dalla Turchia e le Accuse di Contravvenzione

Il caso verteva sull'introduzione nel territorio dell'Unione Europea di beni provenienti dalla Turchia. All'imputato, A. R. Presutti, erano state contestate le ipotesi di reato di sottrazione ai diritti di confine, ai sensi dell'art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle Leggi Doganali), e di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA). Tali articoli sanzionano rispettivamente il contrabbando e l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta al momento dell'importazione di merci extra-UE.

La questione centrale era stabilire se i beni introdotti dalla Turchia, pur essendo stati regolarmente immessi in libera pratica nel Paese d'origine e accompagnati da un certificato di circolazione, potessero ancora essere soggetti a dazi doganali e IVA all'importazione una volta giunti in Italia e, di conseguenza, se la loro mancata dichiarazione e il mancato pagamento delle relative imposte configurassero un reato.

La Massima della Cassazione e il Ruolo dell'Unione Doganale UE-Turchia

La Suprema Corte, analizzando il quadro normativo e gli accordi internazionali, ha fornito una risposta chiara e inequivocabile, culminata nella seguente massima:

Non integra il delitto di sottrazione ai diritti di confine, di cui all'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, né quello di evasione d'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea di un bene regolarmente immesso in libera pratica in Turchia e accompagnato dal relativo certificato di circolazione, essendo la Turchia parte integrante dell'Unione doganale in base all'accordo di "Ankara", sicché tale bene acquisisce la posizione di merce comunitaria, in libera circolazione in tutto il mercato interno, non più soggetta a ulteriori dazi, né all'imposta sul valore aggiunto all'importazione.

Questa massima è di fondamentale importanza. La Cassazione ha sottolineato che la Turchia è parte integrante dell'Unione Doganale con l'Unione Europea, istituita in base all'Accordo di Ankara del 1963 e perfezionata con la Decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia. Ciò significa che i beni che sono stati legalmente

Studio Legale Bianucci