La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29928 del 2025, ha chiarito i confini tra maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.) dopo la cessazione di una convivenza "more uxorio". Questa pronuncia, che ha annullato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di Napoli (caso G. L.), è cruciale per l'interpretazione dei concetti di "famiglia" e "convivenza", ridefinendo la tutela legale.
La distinzione tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori è fondamentale. L'art. 572 c.p. sanziona chi maltratta un familiare o convivente. L'art. 612-bis c.p. (stalking) punisce condotte reiterate che causano ansia, timore o alterazione delle abitudini di vita. La Cassazione ha precisato quando, cessato il vincolo conviviale, le condotte rientrano nell'una o nell'altra fattispecie.
La Suprema Corte, con estensore M. S. Vigna, ha interpretato restrittivamente "famiglia" e "convivenza" per l'art. 572 c.p., richiamando il divieto di interpretazione analogica. Non basta un legame di genitorialità. La "famiglia" e la "convivenza" rilevanti sono quelle caratterizzate da una radicata e stabile relazione affettiva, duratura comunanza di affetti con reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza, fondata su coniugio, parentela o stabile condivisione dell'abitazione.
Il punto focale della sentenza n. 29928/2025 è che, cessata la convivenza "more uxorio", le condotte moleste e vessatorie non configurano più il delitto di maltrattamenti in famiglia, ma rientrano nell'ipotesi aggravata di atti persecutori (art. 612-bis, comma secondo, c.p.). La massima integrale chiarisce:
il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse ravvisarsi il reato di maltrattamenti in famiglia solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa tra imputato e persona offesa).
Un legame genitoriale non basta a configurare i maltrattamenti se mancano "stabile condivisione dell'abitazione" e "comunanza di affetti". La vittima è tutelata tramite gli atti persecutori, con aggravante specifica per ex partner. Implicazioni:
La sentenza n. 29928 del 2025 apporta chiarezza nel rapporto tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori post-convivenza. Questa ridefinizione rende la tutela delle vittime più precisa. È fondamentale conoscere questa distinzione per un'applicazione efficace della legge e per ottenere giustizia e protezione. Un consulto legale specializzato è indispensabile.