Nel contesto delle controversie relative alla proprietà industriale, la recente Ordinanza n. 22453 del 8 agosto 2024 offre importanti chiarimenti sulla competenza territoriale nelle azioni di accertamento negativo della contraffazione. La Corte di Cassazione, presieduta dal Giudice A. V., ha esaminato il rapporto tra il criterio del 'forum commissi delicti' e il tipo di azione proposta, evidenziando come questi fattori influenzino la scelta del foro competente.
Il 'forum commissi delicti', previsto dall'articolo 120, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2005, è un principio fondamentale per individuare il giudice competente nelle controversie riguardanti la proprietà industriale. Tuttavia, come sottolineato nella sentenza, questo criterio può essere applicato solo quando si prospetta un fatto lesivo di un diritto del titolare della privativa. Questo significa che, se l'azione riguarda un accertamento negativo della contraffazione, il richiedente non si pone come attore danneggiato, ma cerca solo di dimostrare la non lesività della propria condotta.
In genere. In tema di individuazione della competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il criterio concorrente del "forum commissi delicti" di cui all'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, può essere applicato solo ove sia prospettato un fatto lesivo di un diritto del titolare della privativa e non quando sia domandato il solo accertamento negativo della contraffazione, perché in tal caso l'attore non si pone come preteso danneggiato, ma richiede unicamente l'accertamento della non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto, restando in tal caso applicabile il foro del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione - di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, in combinato disposto con il comma 6 bis della stessa disposizione - che prevale, ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2.
Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche per i titolari di diritti di proprietà industriale. In particolare, l'accento posto sulla necessità di dimostrare un fatto lesivo di un diritto per invocare il 'forum commissi delicti' implica che le azioni di accertamento negativo non possono beneficiare di questo criterio. Di conseguenza, i convenuti in tali azioni possono avvalersi del foro del loro domicilio eletto, offrendo così una maggiore protezione rispetto a eventuali azioni legali infondate.
In sintesi, l'Ordinanza n. 22453 del 2024 rappresenta un'importante guida per la gestione delle controversie in materia di proprietà industriale. Essa chiarisce che il 'forum commissi delicti' è applicabile solo in caso di pretese lesive, mentre in assenza di tali pretese si applica il foro del domicilio eletto dal convenuto. Ciò offre una maggiore certezza giuridica e tutela per tutti gli attori coinvolti in questo tipo di controversie.