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Assegnazione casa familiar

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  • Premessa

La casa familiare è il bene immobile in cui si svolgeva la vita familiare quando la famiglia era unita e che costituiva pertanto il centro di aggregazione durante la convivenza. Per poter essere definita “casa familiare” è necessario che il nucleo familiare abbia goduto dell’immobile con abitualità, stabilità e continuità.

Essa indica anche tutto il complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature orientato ad assicurare le esigenze della famiglia.

In sede di separazione o di divorzio dei coniugi, essendo venuta meno l’unità del nucleo familiare, sulla destinazione della casa familiare provvede il giudice, ma soltanto ove vi siano figli conviventi e non ancora autosufficienti economicamente. Tramite il provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso dal giudice si garantisce pertanto al residuo nucleo familiare (solitamente al coniuge presso il quale sono stati collocati i figli conviventi) la conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto durante il matrimonio.

Sulla base di questo principio il provvedimento di assegnazione della casa coniugale si estende anche ai beni mobili che costituiscono l’arredo dell’abitazione, salvo il caso in cui i coniugi non abbiano pattuito diversamente (ad esempio, disponendo la consegna dei beni mobili di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario).

  • Presupposti dell’assegnazione

Come già anticipato, il giudice può pronunciarsi sull’assegnazione della casa familiare solo se sono presenti figli conviventi minorenni o anche maggiorenni, purché in questo ultimo caso si trovino – senza colpa – in condizione di non autosufficienza economica.

In caso di separazione o di divorzio in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con i coniugi, il Giudice NON può adottare un provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia quando la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi, sia quando essa appartiene in via esclusiva ad uno di essi.

Di conseguenza, nel caso di proprietà esclusiva della casa coniugale in capo ad uno solo dei coniugi, quest’ultima rimane pacificamente nella disponibilità del proprietario, trovando applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà; viceversa, nel caso di comproprietà, si farà riferimento alle norme sulla comunione (art. 1102 ss. Codice Civile) ed al relativo regime per l’uso e la divisione.

  • I criteri dell’assegnazione della casa familiare

L’assegnazione in caso di separazione giudiziale è regolata dall’art. 337 sexies del Codice Civile, che prevede che:

  1. In primis, il Giudice assegna Il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli conviventi; 
  2. Inoltre bisogna tenere altresì conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi; 
  3. Si precisa infine che l’assegnatario perde il diritto al godimento della casa familiare nel caso in cui quest’ultimo:
    • Non abiti più o cessi di abitare stabilmente nella casa
    • Conviva more uxorio
    • Contragga nuovo matrimonio.
  4. Inoltre, il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643 del Codice Civile.

Infine si prescrive che in presenza di figli minori ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperimento.

Appare opportuno precisare che la norma in esame, ovvero l’art. 337 sexies c.c., disciplinante l’assegnazione della casa familiare, è stato introdotto nel codice civile dal D.lgs. 28/12/13 n. 154 e trova applicazione nei giudizi di separazione, divorzio, annullamento e nullità del matrimonio. Prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina sull’assegnazione della casa coniugale era contenuta nell’art. 155 quater c.c. (come introdotto dalla L. n. 54/06).

Con particolare riferimento al giudizio di divorzio, l’art. 337 sexies c.c., si sovrappone all’art. 6 della L. n. 898/1970 secondo cui l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.

 

  • Assegnazione parziale o comune dell’immobile

I giudici hanno ammesso una soluzione alternativa rispetto all’assegnazione integrale della casa familiare ad uno dei coniugi. Infatti, esclusivamente laddove la situazione concreta lo consente, il Giudice potrebbe assegnare ad un coniuge solo una porzione dell’immobile se questo sia già diviso o sia divisibile in due unità immobiliari indipendenti e se tale soluzione realizzi al meglio l’interesse dei figli conviventi. Il fine principale è sempre quello di consentire ai figli minori di mantenere rapporti significativi e paritari con entrambi i genitori cui sono affidati.

Ovviamente, l’assegnazione parziale non può essere disposta nei casi in cui l’immobile non sia materialmente divisibile, per struttura o per ridotte dimensioni, o anche quando vi sia tra i coniugi un’insanabile conflittualità.

  • Gli effetti dell’assegnazione

Il provvedimento di assegnazione, comporta, nei rapporti tra i coniugi, il diritto del coniuge assegnatario di godere in via esclusiva del bene e il conseguente obbligo per l’altro coniuge di trasferire altrove la propria residenza, immediatamente o entro il termine concesso nel provvedimento stesso.

Se l’immobile è un bene di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario o è comune, il coniuge assegnatario non è tenuto a pagare alcun corrispettivo per il suo godimento. Tuttavia il giudice, nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, deve tener conto del valore economico dell’assegnazione.

  • L’assegnazione nella famiglia di fatto

E’ ormai definitivamente risolto in senso affermativo il dubbio relativo alla possibilità di assegnare la casa familiare all’ex convivente more uxorio con cui continuino a vivere, dopo la cessazione della convivenza, figli della coppia minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti.

Infatti, già nel 1998 la Corte Costituzionale aveva sancito che, anche nell’ipotesi della crisi e della conseguente rottura del nucleo domestico non fondato sul matrimonio, deve essere necessariamente garantita la tutela della prole minore o maggiorenne priva di autonomia economica.

Attualmente tale principio è cristallizzato nell’art. 55 D.lgs.154/2013, il quale estende espressamente la disciplina in tema di responsabilità genitoriale (e quindi anche l’art. 337 sexies c.c. sull’assegnazione della casa familiare) anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

  • Revoca del provvedimento di assegnazione

L’assegnazione della casa familiare deve essere revocata quando vengono meno i presupposti che la giustificano. Ciò avverrà conseguentemente quando i figli dei coniugi cessano di convivere stabilmente con il genitore assegnatario oppure quando raggiungono l’autosufficienza economica.

L’art. 337 sexies c.c. prevede inoltre che l’assegnazione sia revocata quando l’assegnatario

  1. non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale;
  2. conviva stabilmente more uxorio
  3. contragga nuovo matrimonio.

L’estinzione del diritto di abitazione non è automatica o di diritto, ma deve sempre essere dichiarato dopo aver valutato l’interesse dei figli.

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