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I Contratti di Convivenza

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Lo Studio Legale Bianucci offre assistenza a tutte le coppie che intendano concludere un contratto di convivenza.

Infatti, alla luce dell’art. 1, comma 51, L. 76/2016, il contratto di convivenza, nonché le sue modifiche e la sua risoluzione, devono essere redatte in forma scritta, a pena di nullità dell’atto, con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata da un avvocato (oppure da un notaio), il quale attesta che il contratto è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di convivenza innanzi ad un avvocato (o ad un notaio), quest’ultimo dovrà trasmetterlo al comune di residenza dei conviventi, ai fini dell’opponibilità a terzi del contratto di convivenza.

Di seguito, sarà affrontato l’argomento attuale dei contratti di convivenza, così come innovati dalla l. 76/2016, c.d. “legge Cirinnà”.

La Legge 20 maggio 2016 n. 76, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, è stata introdotta dal Legislatore al fine di disciplinare due particolari tipi di formazioni sociali, vale a dire le unioni civili e le convivenze di fatto.

Per unioni civili, l’art. 1, commi 1 e 2, della L. 76/2016 intende una “specifica formazione sociale” costituita “tra persone dello stesso sesso” di età pari o superiore a diciotto anni “mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.

Con riferimento alle convivenze di fatto, invece, la L. 76/2016, all’art. 1, comma 36, prevede che “si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Dal testo di legge, dunque, è possibile evincere pacificamente che l’instaurazione di un vincolo matrimoniale o la costituzione di un’unione civile escludono necessariamente la possibilità di qualificare un determinato rapporto di coppia come “convivenza di fatto”.

Alla luce del dettato normativo, è possibile affermare che gli elementi essenziali per poter qualificare due soggetti come conviventi di fatto sono principalmente tre:

  • La comunione di vita (che non presenta elementi sostanzialmente difformi rispetto a quella richiesta per una coppia coniugata, se non per il fatto che, nel caso della convivenza di fatto, la comunione di vita non risulta formalizzata nell’atto matrimoniale);
  • La stabilità temporale (in tal senso si veda la sentenza n. 6588 del 3 aprile 2015 della Corte di Cass. civile, Sezione I, la quale afferma che “Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio): come già si diceva, potenziamento reciproco della personalità dei conviventi […], la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto”. La Corte, dunque, anche alla luce di una oggettiva difficoltà nel definire quando una vita di coppia possa essere considerata temporalmente stabile, afferma che siffatta stabilità debba essere valutata non in sé, bensì tenendo primariamente in considerazione un progetto e un modello di vita comune che i conviventi elaborano);
  • La mancata celebrazione del matrimonio o la mancata costituzione di un’unione civile.

***

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Art. 1, comma 50, L. 76/2016: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”

  • Che cos’è il contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza è un accordo mediante il quale una coppia che non ha contratto matrimonio o unione civile regola i propri rapporti patrimoniali nell’ambito del contesto di una vita in comune.

Esso, dunque, non costituisce un accordo con cui due parti si impegnano a convivere more uxorio, ma come spiegano alcuni Autori: “ogni vincolo di carattere personale, proprio in quanto privo del requisito di patrimonialità non può essere idoneo alla costituzione di una prestazione ex art. 1174 del codice civile, nonché ad essere dedotto in contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1321 c.c.[1]

 

  • Qual è la forma del contratto richiesta ex lege?

Alla luce dell’art. 1, comma 51, L. 76/2016, il contratto di convivenza, nonché le sue modifiche e la sua risoluzione, devono essere redatte in forma scritta, a pena di nullità dell’atto, con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali attestano che il contratto è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Dunque, il ruolo attribuito dalla norma all’avvocato e al notaio non consiste in una mera certificazione dell’autografia delle firme apposte sul contratto dai conviventi di fatto, ma si renderà necessario attestare la legittimità del suddetto contratto, certificando la sua completa conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

 

  • La forma dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata garantiscono di per sé stessi l’opponibilità del contratto di convivenza a terzi?

La forma dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, pur essendo prevista ex lege a pena di nullità, non è di per sé sufficiente a garantire l’opponibilità a terzi del contratto di convivenza.

Infatti, l’art. 1, comma 52, L. 76/2016, prevede che “Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”

Pertanto, l’opponibilità a terzi del contratto di convivenza è necessariamente subordinata alla previa trasmissione, da parte del notaio o dell’avvocato di cui al comma 51, di copia del contratto al comune presso il quale le parti convivono ai fini dell’iscrizione all’anagrafe, sempre che tale trasmissione avvenga entro il termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione del contratto in forma pubblica o dall’autenticazione della scrittura privata.

 

  • Altri elementi del contratto

Secondo l’art. 1, comma 53, L. 76/2016, il contratto di convivenza può contenere:

  • L’indicazione della residenza comune dei conviventi
  • Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, sulla base delle sostanze di ciascuna parte e in relazione alla capacità di lavoro professionale o casalingo
  • Il regime patrimoniale della comunione dei beni

 

  • Particolarità del contratto di convivenza
  • Tale contratto non può essere sottoposto a termine o condizione (in caso contrario, il termine o la condizione si avrà per non apposta)

 

  • Cause di nullità insanabile del contratto di convivenza

L’art. 1, comma 57, L. 76/2016 prevede che il contratto sia affetto da nullità insanabile (che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse) nel caso in cui questo sia stato concluso:

  1. In presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. In violazione del comma 36 (per il quale si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile);
  3. Da persona minorenne;
  4. Da persona giudizialmente interdetta;
  5. In caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 c.c. (“Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento”).

 

  • La sospensione degli effetti del contratto di convivenza

L’art. 1, comma 58, L. 76/2016 sancisce che gli effetti del contratto di convivenza rimangono sospesi:

  1. in pendenza di un procedimento di interdizione giudiziale;
  2. nel caso di di rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 88 c.c.;
  3. nel caso di applicazione di una misura cautelare disposta per il delitto di cui all’art. 88 c.c.

Nei casi b) e c) la sospensione permane fino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento.

Nel caso a) la sospensione permane fino alla pronuncia della sentenza con cui viene rigettata la domanda di interdizione.

 

  • La risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

 

Accordo delle parti.

La risoluzione del contratto sulla base di un accordo tra i conviventi di fatto deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un notaio ex art. 1, comma 51, L. 76/2016.

Nel caso in cui, nel contratto, i conviventi di fatto abbiano scelto come regime patrimoniale la comunione dei beni, la risoluzione determina lo scioglimento della comunione e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile (proprio in tema di comunione legale). Nonostante l’art. 1 non lo preveda espressamente, si può ritenere che l’opponibilità dell’accordo sia anch’essa subordinata alla previa trasmissione, da parte del notaio o dell’avvocato di cui al comma 51, di copia del suddetto accordo al comune presso il quale le parti convivono ai fini dell’iscrizione all’anagrafe, sempre che tale trasmissione avvenga entro il termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione del contratto in forma pubblica o dall’autenticazione della scrittura privata.

 

Recesso unilaterale

La risoluzione del contratto per recesso di uno dei conviventi di fatto deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un notaio ex art. 1, comma 51, L. 76/2016.

Nel caso in cui, nel contratto, i conviventi di fatto abbiano scelto come regime patrimoniale la comunione dei beni, la risoluzione determina lo scioglimento della comunione e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile (proprio in tema di comunione legale). Nonostante l’art. 1 non lo preveda espressamente, si può ritenere che l’opponibilità del recesso unilaterale sia anch’essa subordinata alla previa trasmissione, da parte del notaio o dell’avvocato di cui al comma 51, di copia del suddetto recesso al comune presso il quale le parti convivono ai fini dell’iscrizione all’anagrafe, sempre che tale trasmissione avvenga entro il termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione del contratto in forma pubblica o dall’autenticazione della scrittura privata.

Inoltre, il comma 61 prevede che “il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltreché agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.”

 

Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona

Art. 1, comma 62, L. 76/2016: “il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile.”

 

Morte di uno dei contraenti

Art. 1, comma 63, L. 76/2016: “il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.”

[1] M. Rinaldi, La nuova filiazione e la convivenza nella famiglia di fatto, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), p. 59

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