Quando il giudice dell’ordinanza cautelare omette di indicare il termine di scadenza della misura rispetto alle indagini da compiere, l’atto è nullo? La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 15050 del 18 marzo 2025 (dep. 15 aprile 2025), affronta la questione e, rigettando il ricorso dell’indagato M. S., stabilisce un principio destinato a incidere sulla prassi delle aule di giustizia.
La disciplina delle misure cautelari personali è racchiusa negli artt. 274 e ss. c.p.p. L’art. 292, in particolare, impone al giudice di motivare l’ordinanza e di indicare «il termine di scadenza della misura in rapporto alle indagini da compiere» quando la cautela sia fondata sul pericolo di inquinamento probatorio. La novella della l. 114/2024 ha irrigidito i requisiti, affiancando alla motivazione stringente la possibilità di declaratoria di nullità ex art. 292, co. 3-bis, in caso di omissioni essenziali.
Non è affetta da nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previo espletamento dell'interrogatorio anticipato di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che non contenga l'indicazione del termine di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorra un'ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rende ultronea l'indicazione di tale termine.
La Corte interpreta la ratio dell’art. 292: il termine serve a delimitare l’operatività della misura quando l’unico rischio è l’inquinamento probatorio. Se però il giudice ravvisa anche un diverso presupposto (es. pericolo di fuga o reiterazione), l’indicazione diventa superflua, poiché la misura troverebbe comunque giustificazione. In tal modo, la Cassazione adotta un criterio di economicità processuale, evitando annullamenti meramente formali.
La sentenza si pone in linea con precedenti del 2021 (Cass., n. 9902/2021) e del 2025 (nn. 12034 e 11921), confermando un orientamento che privilegia la sostanza delle garanzie sull’eccessivo formalismo.
Per il difensore, la strategia dovrà puntare a dimostrare l’insussistenza o l’insufficienza delle ulteriori esigenze cautelari: solo così l’omessa indicazione del termine potrà riacquistare rilevanza. Il P.M., dal canto suo, sarà tenuto a motivare in modo rigoroso la pluralità di presupposti, perché laddove essa difetti l’ordinanza resterebbe vulnerabile a censure ex art. 292.
Interessante inoltre l’aspetto relativo all’interrogatorio anticipato di cui all’art. 291, co. 1-quater: la Corte ritiene che la mancata celebrazione non infici la misura se coesistono altre esigenze, ridimensionando un ulteriore potenziale profilo di nullità.
La decisione n. 15050/2025 consolida l’idea che il sistema delle cautele penali debba contemperare efficienza e garanzie, evitando che vizî meramente formali paralizzino la pretesa punitiva quando sussistono esigenze sostanziali e plurime. Per gli operatori del diritto resta cruciale un’attenta lettura dell’ordinanza: là dove il termine manchi, occorrerà verificare se il giudice abbia fondato la misura su più presupposti, poiché in quel caso la nullità difficilmente potrà essere accolta.