Nel diritto penale italiano, la distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è cruciale per la configurabilità dei reati contro la Pubblica Amministrazione. La sentenza n. 20127 del 2025 della Corte di Cassazione offre un chiarimento significativo su questa qualifica, focalizzandosi sul ruolo dei dipendenti delle aziende sanitarie addetti ai Centri Unici di Prenotazione (CUP). Un caso che invita a riflettere sui confini tra attività meramente esecutive e quelle che implicano poteri decisionali, essenziali per attribuire una determinata qualifica giuridica.
Per comprendere la sentenza, richiamiamo gli articoli 357 e 358 del Codice Penale. Il primo definisce il pubblico ufficiale per l'esercizio di funzioni con poteri autoritativi o certificativi. Il secondo delinea l'incaricato di pubblico servizio come chi presta un servizio pubblico senza tali poteri, non limitandosi a una mera mansione d'ordine. La differenza cruciale risiede nell'autonomia e discrezionalità. La Cassazione, con la sentenza del 30 aprile 2025, ha esaminato il caso di C. P., dipendente CUP di un'azienda sanitaria, imputato per un reato che presupponeva tale qualifica. Il suo compito era attestare il pagamento del 'ticket'. La Corte d'Appello aveva condannato, ma la Cassazione ha annullato con rinvio, sollevando dubbi sulla corretta applicazione delle definizioni normative.
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un'azienda sanitaria pubblica che sia addetto allo sportello CUP con il compito di attestare l'avvenuto pagamento del "ticket" da parte dell'utenza, a nulla rilevando che lo stesso sia tenuto a documentare l'attività di maneggio del denaro pubblico a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna, demandando al giudice del rinvio di verificare se il ricorrente svolgesse i compiti a lui affidati con autonomia e discrezionalità, requisiti che soli sono suscettibili di connotare l'attività come non meramente esecutiva).
La Cassazione afferma che la semplice attestazione del pagamento del ticket, pur comportando il maneggio di denaro pubblico, non è sufficiente a conferire la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Il punto dirimente è l'assenza di autonomia e discrezionalità. L'attività di un operatore CUP che si limita a registrare un pagamento e rilasciare una ricevuta, senza poteri di valutazione o decisione con effetti giuridici esterni, è considerata una mansione meramente esecutiva. Il rinvio serve a verificare l'effettiva presenza di tali elementi qualificanti nel caso specifico.
La sentenza ribadisce un principio consolidato: la distinzione tra incaricato di pubblico servizio e mero esecutore si fonda sull'autonomia e sulla discrezionalità. Non basta il contatto con il denaro pubblico per acquisire una qualifica penale così rilevante. È necessario che l'individuo: